Descrizione
Il Decreto Legislativo n.149 del 6 settembre 2011, nel contesto dei provvedimenti emanati in attuazione del “federalismo fiscale” frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni”, in quanto ha inteso introdurre nell’ordinamento degli Enti Locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’espresso obiettivo di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. In particolare, il focus si concentra sull’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato, assicurando al contempo una adeguata trasparenza nella gestione delle informazioni da realizzarsi con l’adozione degli opportuni strumenti di informazione.
Tra le principali novità introdotte, ormai dal 2011, il legislatore ha previsto la redazione obbligatoria della “Relazione di fine mandato”, per offrire agli interlocutori dell’Ente Locale una particolare forma di rendiconto su taluni peculiari aspetti della gestione. Va peraltro evidenziato che l’adempimento in questione si discosta da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, quest’ultima dedicata a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è in primis una “certificazione informativa” su taluni aspetti della gestione predisposta in base a schemi base ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.
Venendo allo specifico contenuto della norma, il d.lgs.149/2011 e s.m.i, ad oggetto “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42”, all’art. 4, comma 2 prevede che la relazione di fine mandato “.. è sottoscritta dal ….omissis……sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, la Relazione deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, a seguire:
– nei tre giorni successivi deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti;
– nei setti giorni successivi dalla data di certificazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Tra le principali novità introdotte, ormai dal 2011, il legislatore ha previsto la redazione obbligatoria della “Relazione di fine mandato”, per offrire agli interlocutori dell’Ente Locale una particolare forma di rendiconto su taluni peculiari aspetti della gestione. Va peraltro evidenziato che l’adempimento in questione si discosta da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, quest’ultima dedicata a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è in primis una “certificazione informativa” su taluni aspetti della gestione predisposta in base a schemi base ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.
Venendo allo specifico contenuto della norma, il d.lgs.149/2011 e s.m.i, ad oggetto “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42”, all’art. 4, comma 2 prevede che la relazione di fine mandato “.. è sottoscritta dal ….omissis……sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, la Relazione deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, a seguire:
– nei tre giorni successivi deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti;
– nei setti giorni successivi dalla data di certificazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/05/2022 10:32:44