Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi, da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e successivi, nonché le relative istruzioni alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta. L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
L'allegato modello consente ai predetti soggetti passivi di fornire le opportune indicazioni al Comune, dichiarando inoltre l’applicazione di esenzioni o riduzioni.
Il Dipartimento delle Finanze ha, altresì, comunicato che, dal 7 settembre 2022, è disponibile un software per l'invio telematico della dichiarazione.
Restano esclusi dall’utilizzo del nuovo modello gli enti non commerciali (ENC), per i quali il nuovo modulo IMU-ENC è stato approvato con D.M. MEF del 4 maggio 2023, che può essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.
Di seguito alcuni dei più frequenti esempi di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle allegate istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
- un terreno agricolo è divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
- un’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
- un fabbricato è stato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
- si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
- si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
- la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato;
- sono state applicate le agevolazioni (esenzioni) vigenti durante il periodo epidemiologico emergenziale da Covid;
- in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale