Segnalazioni danni alle produzioni agricole a seguito della siccità .PROROGA SCADENZA a data da destinarsi

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10 agosto 2022, derogando da quanto previsto all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo...
Data:

10 settembre 2022

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2 min

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Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10 agosto 2022, derogando da quanto previsto
all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consente alle imprese
agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di
maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze
assicurative a fronte del rischio siccità, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al medesimo articolo 5 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
Inoltre, il decreto in oggetto stabilisce formalmente il termine ultimo concesso alle regioni per
deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento siccitoso ovvero il 9 ottobre 2022.
Tale deliberazione di giunta regionale dovrà essere prontamente inviata al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Le aziende agricole: dovranno provvedere a compilare il modello “Agricoltura_Siccità” ed a
consegnare lo stesso modello presso gli uffici dell’amministrazione comunale in corrispondenza
della quale si sono verificati i danni quando avranno individuato in maniera compiuta il danno che
ha interessato le produzioni e comunque entro la scadenza che sarà successivamente comunicata
a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali (la scadenza del 10/09/2022 è pertanto posticipata a
data da definirsi). E possibile inviare il modulo anche tramite pec all'indirizzo : pavarolo@cert.ruparpiemonte.i

A tal proposito, si precisa che:
per aver diritto all’anticipazione, così come al contributo complessivo che sarà individuato
dal Mipaaf, è necessario aver subito un danno superiore al 30% della PLV (Produzione
Lorda Vendibile);
l’importo erogato in anticipazione dovrà essere decurtato dal contributo massimo erogabile
a seguito del riparto dei fondi disponibili e dell’istruttoria tecnica amministrativa che sarà
condotta dagli uffici regionali per l’erogazione del saldo del contributo;
qualora in fase di istruttoria tecnica amministrativa gli uffici regionali accertino la mancanza
dei requisiti per il riconoscimento del contributo ovvero che il contributo massimo erogabile
sia inferiore alla quota erogata in anticipazione, sarà necessario procedere al recupero
delle somme già erogate come anticipazioni.
Le segnalazioni già consegnate ai comuni territorialmente competenti, qualora non necessitino di
un aggiornamento, rimangono valide a tutti gli effetti.
Nel caso un’azienda agricola abbia subito dei danni in corrispondenza di più comuni, la
segnalazione deve essere fatta in ogni comune interessato (la verifica preliminare delle
segnalazioni da parte del comune comporta una competenza territoriale). Si ricorda infatti come, il
Mipaaf ai fini dell’eventuale riconoscimento del danno, richiede l’individuazione nella proposta di
declaratoria regionale degli specifici fogli di mappa catastale interessati.

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/09/2022 11:31:29

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